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Approvato dal consiglio comunale nella seduta
del 26/06/1991, con deliberazione n. 41; modificato con deliberazione
consiliare n. 19 del 22/05/1992, annullata parzialmente dal C.R.C.
di Forlì nella seduta dell'11/06/1992 con atto prot. n.
3102; rettificato con deliberazione consiliare n. 93 del 29/12/1992;
modificato e revisionato con deliberazione consiliare n. 25 del
10/03/1995, pubblicato nel BUR n. 90 dell'1/08/1996.
Revisionato dal consiglio comunale nella seduta del 17/03/2000
con atto n. 31; pubblicato all'albo pretorio il giorno 22/03/2000
per 30 giorni; esaminato dal C.R.C. nella seduta del 29/03/2000
sub n. 200000 2773; entrato in vigore il 21/04/2000; pubblicato
sul BUR il 5/06/2000 al n. 95.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Autonomia comunale
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Pari opportunità
Art. 4 - Integrazione sociale
Art. 5 - Funzioni
Art. 6 - Norme di organizzazione
Art. 7 - Sede, stemma e gonfalone
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Capo I - Gli organi comunali
Art. 8 - Organi di governo e di gestione
Capo II - Il consiglio comunale
Art. 9 - Funzioni
Art. 10 - Composizione
Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 12 - Forme di partecipazione e di garanzia delle minoranze
Art. 13 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Art. 14 - Organizzazione e funzionamento
Art. 15 - Conferenza di programmazione consiliare
Capo III - Il sindaco e la giunta
Art. 16 - Il sindaco
Art. 17 - Il vicesindaco
Art. 18 - Nomina degli assessori e linee programmatiche di governo
Art. 19 - La giunta
Art. 20 - Funzionamento della giunta e compiti degli assessori
Art. 21 - Dimissioni e revoca dalla carica di assessore
Art. 22 - Mozione di sfiducia
Art. 23 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione,
decesso del sindaco
Capo IV - Norme comuni agli amministratori
Art. 24.- Comportamento, astensione obbligatoria e indennità
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I - La partecipazione in generale
Art. 25 - Principio della partecipazione
Capo II - La partecipazione popolare
Art. 26 - Consultazione della popolazione
Art. 27 - Associazionismo e volontariato
Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 29 - Istruttoria pubblica speciale
Art. 30 - Referendum consultivo,propositivo e abrogativo
Capo III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi
Art. 31 - Procedimenti di interesse collettivo
Art. 32 - Procedimenti di interesse individuale
Capo IV - La pubblicità dell'attività
Art. 33 - Pubblicità degli atti
Art. 34 - Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi
Capo V - La difesa civica
Art. 35 - Difensore civico
Art. 36 - Funzioni
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I - Principi
Art. 37 - Assunzione e revoca dei servizi
pubblici locali
Art. 38 - Trasparenza nei servizi pubblici
Capo II - Norme comuni
Art. 39 - Nomina e revoca degli Amministratori
Art. 40- Atti fondamentali
Art. 41 - Vigilanza
Art. 42 - Società per azioni, convenzioni e ricorso ad
altri modelli
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Capo I - I principi
Art. 43 - Principi generali
Art. 44 - Criteri in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi
Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Art. 45 - Regolazione
Art. 46 - Criteri generali
Capo III - Il sistema di direzione
Art. 47 - Articolazione del sistema decisionale
Art. 48 - Direzione dell'organizzazione
Art. 49 - Segretario comunale
Art. 50 - Direttore generale
Art. 51 - Conferenza dei responsabili di servizio
Capo IV - Le funzioni di direzione
Art. 52 - Funzioni di direzione
Art. 53 - Relazioni organizzative interne all'apparato
Art. 54 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
Art. 55 - Responsabilità direzionali
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 56 - Norma di rinvio
Art. 57 - Disciplina transitoria
Art. 58 - Revisione dello statuto
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia comunale
1. Il comune di Civitella di Romagna è
l'ente autonomo rappresentativo della comunità locale.
2. Esso ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
3. Il comune esercita le pubbliche funzioni, non espressamente
attribuite ad altri enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo
di detta comunità.
Art. 2
Principi generali
1. L'amministrazione esercita i propri compiti
perseguendo le finalità politiche e sociali sancite dalla
costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari
dignità sociale dei cittadini, italiani e stranieri.
2. Nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul
territorio l'amministrazione si ispira al rispetto dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.
3. Nel perseguimento dei presenti principi, l'amministrazione
assume il metodo e gli strumenti della programmazione.
Art. 3
Pari opportunità
1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne:
a) riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componenti delle commissioni di concorso;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità
di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite
dalla presidenza del consiglio dei ministri- dipartimento della
funzione pubblica, favorendo, anche mediante una diversificata
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo del lavoro,
l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale,
arrotondata all'unità più vicina, della totalità
della loro presenza sul complesso del personale dipendente;
d) assicura la presenza di entrambi i sessi nelle commissioni
consultive e negli organi collegiali degli enti, aziende e istituzioni
dipendenti dal comune.
2. Il comune, previo eventuale confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo
le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, adotta tutte le misure, per attuare le
direttive della comunità europea in materia di pari opportunità,
sulla base di quanto diposto dalla presidenza del consiglio dei
ministri-dipartimento della funzione pubblica.
Art. 4
Integrazione sociale
1. Il comune promuove forme di collaborazione
con altri comuni e l'azienda- unità sanitaria locale, per
dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale,
mediante gli accordi di programma di cui alla legge n. 142/1990,
dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi fatti
dal comune a favore delle persone handicappate, con i servizi
sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito
comunale, il sindaco istituisce un comitato di coordinamento che
presiede e del quale fanno parte i responsabili dei servizi che
curano gli interventi sociali previsti dalla predetta legge ed
i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi
sociali, sanitari, educativi e del tempo libero esistenti sul
territorio.
3. La presidenza può essere delegata all'assessore o al
responsabile del servizio.
4. Alla segreteria del comitato di coordinamento è affidato
il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed
i loro familiari. Il responsabile del servizio riferisce direttamente
al comitato.
Art. 5
Funzioni
1. Il comune, titolare di funzioni amministrative
proprie ovvero conferitegli da altri enti pubblici, concorre alla
determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi di
fonte comunitaria e nazionale aventi dimensione sovracomunale
e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
2. Il comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente
statuto, può conferire l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 ad altri enti pubblici con esso appositamente uniti,
consorziati o convenzionati.
Art. 6
Norme di organizzazione
1. L'organizzazione del comune si ispira ai
seguenti principi:
a) l'attività amministrativa di governo è svolta
in coerenza con le linee programmatiche del sindaco, approvate
dal consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee
predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali
e la relazione programmatica annuale;
b) la gestione amministrativa dell'ente è attribuita ai
responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e ss.
della legge 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente
dallo statuto agli organi di governo, che esercitano funzioni
di indirizzo e di controllo;
c) l'attività degli organi collegiali è organizzata
e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni
informate e decisioni sollecite e meditate;
d) le funzioni sono svolte anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazuioni sociali;
e) la struttura è organizzata per settori a fini omogenei;
f) l'organizzazione del lavoro compete ai responsabili di servizio
che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace
dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli
indirizzi dati.
Art. 7
Sede, stemma e gonfalone
1. La sede dell'amministrazione è situata
nel palazzo comunale, ove di norma si riuniscono i suoi organi.
2. Al comune spetta lo stemma riconosciuto ai sensi di legge,
la cui riproduzione ed uso, così come per il proprio gonfalone,
sono consentiti previa autorizzazione del sindaco.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Capo I - Gli organi comunali
Art. 8
Organi di governo e di gestione
1. Sono organi di governo dell'amministrazione
il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.
2. Assumono la qualità di organi di gestione dell'amministrazione
i dipendenti a cui il sindaco abbia attribuito le funzioni di
direzione.
Capo II - Il consiglio comunale
Art. 9
Funzioni
1. Il consiglio comunale è l'organo
competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della
complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata
alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni
di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli
atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge.
2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all'art.
18 costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale
il consiglio indirizza l'azione politico-amministrativa comunale
e ne programma l'esecuzione. A tal fine, in vista della predisposizione
della relazione previsionale e programmatica, il sindaco, sentita
la giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l'eventuale
specificazione indicando, con riferimento all'esercizio successivo,
le azioni ed i progetti che intende realizzare.
3. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con
l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del
bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo
sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma
avviene nel mese di settembre di di ogni anno, contestualmente
all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio
previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n.77.
5. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia
in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo,
indicando le linee di fondo da perseguire.
Art. 10
Composizione
1. Il consiglio comunale è composto
da 16 membri, oltre al sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti.
2. Nella sua prima seduta, convocata dal sindaco entro dieci giorni
dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dallo stesso,
il consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle
cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo
le eventuali surroghe.
3. Esauriti tali adempimenti, il sindaco effettua le comunicazioni
di cui all'art. 18.
Art. 11
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità
locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite
dal regolamento, hanno diritto di:
a) partecipare alle sedute del consiglio, prendere la parola,
presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione
e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
b) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del
consiglio;
c) presentare e sottoscrivere le mozioni di cui all'art. 37, della
legge n. 142 del 1990;
d) rivolgere al sindaco interrogazioni ed al sindaco ovvero alla
giunta interpellanze sull'andamento dell'attività del comune
nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori
dei servizi pubblici comunali, a cui il sindaco od assessore suo
delegato rispondono entro trenta giorni;
e) ottenere dal comune nonché dalle istituzioni ed enti
pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali tutte
le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato,
rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le
modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle
informazioni ed ai documenti sono disciplinate dall'apposito regolamento
nel rispetto dei seguenti principi:
ea) - la richiesta di accesso è avanzata al dipendente
responsabile del settore competente per materia, il quale la esamina
con tempestività, compatibilmente ai propri doveri d'ufficio;
la determinazione definitiva, se di diniego, va motivata e preceduta
dal parere del sindaco;
eb) - ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto
da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla
determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente
competente ad istruirle;
ec) - il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti
in strumenti informatici è gratuito;
f) sottoporre al controllo del competente organo, nei limiti,
entro i termini e nelle forme previste dalla legge,le deliberazioni
della giunta e del consiglio comunale.
3. Il sindaco, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento,
cura che ai consiglieri, anche tramite i rispettivi capigruppo,
sia fornita una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni
sottoposte all'esame del consiglio.
4. I consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari, costituiti
da non meno di due membri, salvo il caso in cui il consigliere
sia espressione di una lista elettorale diversa.
Art. 12
Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
1. E' attribuita alle opposizioni la -presidenza
delle commissioni consiliari di indagine e di quelle altre che
il consiglio comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo
e di garanzia.
2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio determina la
procedura di nomina del presidente alla quale partecipano soltanto
i consiglieri di minoranza.
3. Il presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di
minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza
proporzionale del suo gruppo in commissione.
4. Quando il consiglio è chiamato dalla legge , dall'atto
costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più
rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è
riservato alle minoranze.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio determina la
procedura di nomina con voto limitato.
Art.13
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
1. Decade il consigliere che, senza giustificato
motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del
consiglio. La decadenza si perfeziona previa verifica della suddetta
condizione risolutrice, eseguita in contraddittorio con il consigliere
ai sensi del regolamento.
2. La disciplina delle dimissioni dalla carica di consigliere
è stabilita dalla legge.
Art. 14
Organizzazione e funzionamento
1. Il consiglio comunale è presieduto
dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco.
In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consiglio
è presieduto dall'assesore più anziano di età.
In entrambi i casi devono essere consiglieri comunali.
2. Il consiglio si avvale di commissioni di studio e permanenti,
per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti
per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento,
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque
idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il consiglio,
su richiesta di almeno cinque consiglieri, può istituire,
con voto favorevole pari alla maggioranza assoluta degli assegnati,
commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia la cui presidenza
è riservata alle minoranze. Il regolamento individua criteri
e modalità per la loro costituzione e funzionamento. Il
consiglio può inoltre istituire, a maggioranza assoluta
dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività
dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il
tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi di
professionisti esterni, la cui presidenza è riservata alle
minoranze. La commissione di indagine ha anche poteri di esame
degli atti del comune e potestà di audizione del sindaco,degli
assessori, dei consiglieri, dei dipendenti,nonché dei soggetti
esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
3. Alle commissioni può essere deferito dal consiglio,
con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi,
il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di
natura normativa, da sottoporre alla votazione consiliare senza
discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora
abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto
favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il consiglio
comunale.
4. Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle
proprie riunioni del sindaco o degli assessori nonché,
previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici
e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici
dipendenti nonché gestori dei servizi pubblici comunali.
Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee
all'amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in
relazione all'argomento da trattare.
5. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio e delle
commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato
a maggioranza assoluta dei suoi membri,in conformità ai
seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo
al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo
di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna
deve avere luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la
riunione;
b) la riunione è valida con la presenza della metà
del numero dei consiglieri assegnati , escluso il sindaco; in
seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza
di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il sindaco;
c) nessun argomento può essere posto in discussione se
non sia stata assicurata ad opera della presidenza un'adeguata
e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine
del giorno sono consegnate al sindaco almeno sei giorni prima
della seduta, per iniziativa del responsabile della segreteria;
d) il presidente ha poteri di convocazione e di direzione dei
lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per
il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio
è motivato;
e) è fissato il periodo di tempo da dedicare ,ogni seduta,
alla trattazione delle interrogazioni;
f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali,
per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
g) il vicesindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto
quando partecipa alle sedute in luogo del sindaco;
h) la gestione delle risorse finanziarie, dei servizi e delle
attrezzature necessarie è seguita da dipendente della ragioneria
sulla base di specifico P.E.G., risponde alle regole della finanza
pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che
conferisce in quello generale ed è con questo sottoposto
ad approvazione del consiglio.
6. Il regolamento può altresì stabilire di introdurre
un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti
in comune.
Art. 15
Conferenza di programmazione consiliare
1. Il sindaco convoca e presiede la conferenza
di programmazione consiliare, organismo consultivo del sindaco
medesimo per la definizione del programma dei lavori del consiglio,
il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari
nonché la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle
risorse di cui all'art. 14, comma 5.
2. La conferenza di programmazione è formato dal sindaco
e dai capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati.
3. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine
non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei
consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di assenza od altro impedimento, il sindaco è
sostituito dal vicesindaco od altro consigliere da lui incaricato.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio può attribuire
ulteriori compiti alla conferenza di programmazione.
Capo III- Il sindaco e la giunta
Art. 16
Il sindaco
1. Il sindaco è l'organo responsabile
dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza
legale. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
nonché all'esecuzione degli atti. Sovraintende inoltre
all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali
comunque attribuite al comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi
indirizzi generali e settoriali.
2. Il sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo
dell'azione dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività
degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco,
coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale,
ove assegnate, e tramite l'attività della giunta, la responsabilità
di attuare le azioni e realizzare i progetti individuati nel proprio
programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi
deliberati dal consiglio in strategie che ne consentano la concreta
realizzazione.
3. Il sindaco, in quanto presidente della giunta, ne convoca le
sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo
politico-amministrativo.
4. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione
comunale:
a) - nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la
compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate
dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla
legge e dal presente statuto.
b) - nominare, ai sensi della legge e del regolamento di organizzazione,
il segretario comunale nonché conferirgli le funzioni di
direzione generale dell'ente;
c) - emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi
programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato
nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione
e nell'attuazione di speciali obiettivi;
d) - promuovere conferenze di servizi nonché accordi di
programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente;
e) - impartire direttive al segretario comunale ed al direttore
generale, ove nominato e distinto;
f) coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione,
sovraintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto
di più organismi od apparati dell'amministrazione ovvero
comunque richiedano un'integrazione funzionale rispetto all'ordinario
assetto delle competenze;
g) - promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare
che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici
o privati appartenenti o partecipati dal comune svolgano la rispettiva
attività in coerenza agli indirizzi adottati dal consiglio;
h) - promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività
comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società
o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'ente;
i) - assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli
accordi di programma;
l) - promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti
pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze
periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative
dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività
dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
m) - rilasciare attestati di notorietà pubblica;
n) - concludere gli accordi di cui all'art. 15 della legge n.
241 del 1990;
o) - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni;
p) - impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio
di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla
legge e dai regolamenti;
q) - emanare, salva restando la facoltà di delega ai sensi
della legge e del presente statuto, ordinanze contingibili ed
urgenti nonché gli altri atti che la lege ed i regolamenti
che la aatuano riservano alla sua competenza;
r)- al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, coordinare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
aventi sede nel territorio comunale;
s) - costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo,
un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze,
dotato di personale dipendente del comune ovvero assunto con contratto
a tempo determinato.
5. Il sindaco, nel rispetto della legge e del presente statuto,
ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori,
al segretario comunale ed al direttore generale, ove nominato
e distinto, nonché ai dipendenti ai quali abbia attribuito
le funzioni di direzione, con potere di avocazione e di riassunzione.
Il sindaco può inoltre attribuire, gratuitamente e per
un tempo determinato, incarichi per affari determinati.
6. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può
avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per
l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare delegati alla sovrintendenza
e all'esecuzione di atti.
Art. 17
Il vicesindaco
1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in
caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché negli
altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del vicesindaco,
le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più
anziano di età.
Art. 18
Nomina degli assessori e linee programmatiche di governo
1. Il sindaco nomina i componenti della giunta,
tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. In quella medesima sede, ovvero in altra adunanza convocata
entro i successivi quaranta giorni il sindaco, sentita la giunta,
illustra al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato.
Il documento recante dette linee può recepire l'impegno
a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che
i consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del
loro eventuale aggiornamento ai sensi dell'art. 9, comma 5, abbiano
ritenuto di proporre al sindaco e di cui esso, sentita la giunta,
abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse
disponibili all'ente e la coerenza al proprio programma elettorale.
3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte
del consiglio, ad eccezione del vicesindaco, in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere.
4. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del consiglio
e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere
a determinare il quorum per la validità delle rispettive
adunanze e sedute.
Art. 19
La giunta
1. La giunta comunale è composta da
quattro membri ,oltre al sindaco.
2. La giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali
adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche
politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato
amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta
nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente.
Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla
propria competenza.
3. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere
ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti,
dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi
stabiliti dal consiglio, dalla giunta e da esso medesimo, ferma
restando la propria potestà vigilarne il corretto e coerente
esercizio.
4. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna
che non siano dalla legge e dal presente statuto espressamente
attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco ovvero dei
dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti
a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la giunta
provvede altresì in materia di acquisti e alienazioni immobiliari,
relative permute, contrazione di mutui, appalti, concessioni,
ai sensi dell'art. 32, lett. i) e m), della legge 8 giugno 1990,
n. 142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con
l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già
stati stabiliti in atti fondamentali del consiglio. Spetta altresì
alla giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza
alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione
e transazione. Spetta, inoltre, alla giunta l'accettazione di
lasciti e donazioni salvo che non comporti oneri di natura finanziaria
a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il consiglio,
ai sensi dell'art.32, lettere l) ed m) della legge 142.
6. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco
ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo
comunale.
7. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono inoltre messe a
disposizione dei consiglieri mediante deposito dei ralativi testi
nell'ufficio segreteria.
Art. 20
Funzionamento della giunta e compiti degli assessori
1. La giunta si riunisce su avviso del sindaco,
che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione
della giunta stessa.
3. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale,
che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni
adottate dalla giunta sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario
comunale, o da chi ne fa le veci.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della
giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
5. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera
con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a
maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti
persone. In caso di parità prevale il voto del sindaco
o di chi ne fa le veci.
6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco,
degli assessori, del segretario comunale nonché, ove nominato,
del direttore generale e dei dipendenti titolari delle funzioni
di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata
dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura
del provvedimento da adottare.
7. Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare l'integrazione
di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di
un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare,
sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 18, degli
indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in
corso di esecuzione, gli assessori sottopongono annualmente al
sindaco ovvero, se nominato, al direttore generale, un documento
recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine
di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di
amministrazione a cui sovraintendono. Tale documento, di norma
predisposto con il contributo del dipendente responsabile del
settore di competenza, indica con riferimento a ciascun obiettivo
i risultati che ci si propone di raggiungere e per quanto possibile
gli standard di qualità delle singole prestazioni che si
intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo art.
47, l'insieme dei predetti documenti costituisce l'oggetto di
prioritario riferimento per l'elaborazione del piano dettagliato
degli obiettivi nonché, ove adottato, del progetto di proposta
del piano esecutivo di gestione.
Art. 21
Dimissioni e revoca dalla carica di assessore
1. Le dimissioni dalla carica di assessore
vanno presentate, in forma scritta, al sindaco, che ne cura l'immediata
assunzione al protocollo generale; diventano efficaci quando il
sindaco provvede alla sostituzione.
2. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o
cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, dandone
motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza.
Art. 22
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario
ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta dimissione
degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
da parte del consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere approvata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare
il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni
e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, il consiglio comunale viene
sciolto e commissariato ai sensi di legge.
Art. 23
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso
del sindaco
1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano
efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede
allo scioglimento del consiglio stesso, con contestuale nomina
di un commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del
consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla
elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette
elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco,
ovvero dall'assessore più anziano in caso di impedimento
anche di quest'ultimo.
3. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una
commissione di tre persone elette dal consiglio comunale e composta
da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in
relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata
dal vicesindaco o, in mancanza , dall'assessore più anziano
di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consilari.
5. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina,
relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
6. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica,
salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione,
entro dieci giorni dalla presentazione.
7. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso
la decadenza del sindaco, nonché della giunta.
Capo III - Norme comuni agli amministratori
Art. 24
Comportamento, astensione obbligatoria e indennità
1. Il comportamento degli amministratori ,
nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato
all'imparzialità e al principio di buona amministrazione,
nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze
e responsabilità degli amministatori e quelle proprie dei
responsabili di servizio.
2. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o
di carattere generale, nei sensi indicati dall'art. 19 della .legge
3 agosto 1999, n. 265.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I - La partecipazione in generale
Art. 25
Principio della partecipazione
1. L'amministrazione riconosce il diritto della
popolazione locale di concorrere, nelle forme stabilite dal presente
statuto, alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo
comunale.
2. A tal fine l'amministrazione favorisce l'accesso alle informazioni
ed agli atti da essa formati o detenuti, e si impegna a progressivamente
adottare con riguardo alle attività di prestazione da essa
direttamente od indirettamente assunte lo strumento della carta
dei servizi.
Capo II - La partecipazione popolare
Art. 26
Consultazione della popolazione
1. L'amministrazione favorisce il coinvolgimento
della popolazione nella scelta dei propri indirizzi generali di
azione tramite la sua consultazione.
2. Le consultazioni possono consistere in assemblee, udienze pubbliche,
sondaggi di opinione, questionari, verifiche a campione e riguardare
specifiche zone ovvero categorie di cittadini od utenti.
3. La consultazione, promossa dalla giunta o dal consiglio comunale,
riguarda materie di esclusiva competenza comunale.
Art. 27
Volontariato
1. L'amministrazione, anche in attuazione del
principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce
lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma
1, l'amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate
dal regolamento, può costituire e periodicamente aggiornare
un apposito albo comunale, una cui sezione è riservata
alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda,
gli orgamismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge
o siano da essa autonomamente riconosciuti, ed altresì
quei cittadini che si dichiarino disponibili a prestare, pur singolarmente,
attività di servizio volontario. Saranno previste e disciplinate
forme di concessione di contributi finalizzati, concessione in
usi di beni comunali ed il patrocinio di iniziative rilevanti.
3. L'amministrazione, con riguardo all'assunzione dei servizi
pubblici locali ovvero di pubblico interesse od utilità
di natura sociale, si impegna ad assumere quei soli servizi di
cui non sia già concretamente e sufficientemente assicurata
sul proprio territorio l'erogazione da parte di altri soggetti,
pubblici e privati, alle medesime condizioni che essa stessa potrebbe
effettivamente applicare con una maggiore efficienza, efficacia
ed economicità. Ove occorrente nei confronti di una minoranza
di utenti disagiati, fermo quanto sopra, essa eventualmente si
fa carico del solo accollo degli oneri sociali adeguati al caso
concreto.
4. A parità di condizioni nel profilo della qualità
dell'erogazione del servizio da prestare, ogni forma di corrispettivo,
contributo, sostegno od altra incentivazione di ordine finanziario
o reale nella disponibilità dell'amministrazione è
concessa con priorità a favore delle associazioni ed organizzazioni
disponibili a prestarlo a titolo gratuito ovvero senza corresponsione
dell'utile di impresa. Ove l'amministrazione, per lo svolgimento
di taluno dei servizi individuati nelle sezioni che compongono
l'albo di cui al comma 2, deliberi di assegnare beni, servizi
od altra forma di sostegno reale a taluno dei soggetti iscritti
all'albo medesimo e si dimostri che lo stesso potrebbe essere
reso in forma del tutto equivalente da più di una delle
suddette associazioni ed organizzazioni, ispira il criterio di
scelta dell'affidamento avendo preferenziale riguardo a quelle
costituite fra i membri della comunità locale e quindi,
se del caso, alla rotazione periodica, con determinazione a sorte
del primo assegnatario, da eseguirsi in pubblica seduta.
5. Sono in ogni caso fatte salve le norme sancite da disposizione
di legge statale e regionale vigenti, nonché quelle compatibili
dettate dall'apposito regolamento recante la disciplina delle
sovvenzioni pubbliche e dei contratti.
Art. 28
Istanze, petizioni e proposte
1. Tutti i cittadini residenti o comunque operanti
nel territorio del comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare
agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e
nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni
e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale
per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità
locale.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste
in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato
ed è inoltrata in forma scritta al sindaco, che provvede
ad esaminarla tempestivamente.
3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto,
consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto
determinato ed è inoltrata in forma scritta al sindaco,
che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo
competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro
quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore
ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della
prima seduta utile del consiglio comunale.
4. La proposta, sottoscritta da almeno centocinquanta aventi diritto,
consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza
della giunta o del consiglio comunale. Ne sono condizioni di ammissibilità
la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere
attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli se ha ad
oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria,
delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione
comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita
determinazione del sindaco riconosce ai proponenti il diritto
di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso,
prima di sottoporre a votazione la proposta, deve esserne indicata
la copertura finanziaria.
5. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina
dettata ai precedenti commi 2 e 3.
6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli
effetti dei pareri richiesti dall'art. 53, comma 1, della legge.
8 giugno 1990, n. 142.
7. L'amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione
dell'esito delle istanze, petizioni e proposte che le siano state
inoltrate. E' in ogni caso trasmesso ai capigruppo consiliari
l'elenco di quelle respinte.
Art.29
Istruttoria pubblica speciale
1. Al fine di promuovere nuove forme di partecipazione
e di consultazione dei cittadini per la migliore tutela degli
interessi collettivi, il comune di Civitella di Romagna può
indire pubblici dibattimenti, con le modalità che saranno
specificate in apposito regolamento, su tematiche rillevanti relative
alla comunità locale e che rivestono un profilo generale
e/o speciale importanza. Questi dibattimenti denominate "Istruttorie
pubbliche speciali" precedono la discussione conclusiva del
consiglio comunale, della quale costituiscono base conoscitiva.
2. L'attivazione dell'I.P.S. può essere proposta rispettivamente
dalla giunta, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali
o da almeno cinquanta cittadini residenti e la richiesta di attivazione
deve essere approvata dal consiglio comunale con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Qualora il consiglio comunale, valutata
la speciale importanza del tema, decida l'attivazione dell'I.P.S.,
provvede immediatamente a darne adeguata pubblicità mediante
apposito avviso ed altre modalità ritenute oppportune,
invitando associazioni, comitati o rappresentanti del mondo locale
a nominare propri esperti per la partecipazione ai lavori.
3. Le sedute dell'I.P.S, alle quali possono partecipare consiglieri
comunali, nonché gli esperti nominati da associazioni e
comitati, sono aperte al pubblico e sono presiedute dal sindaco
o suo delegato. Esse devono tendere al progressivo approfondimento
dei temi oggetto dell'I.P.S., sia mediante il confronto e l'apporto
degli esperti e degli amministratori che vi partecipano, sia mediante
il contributo di funzionari, sia infine mediante lo stesso dibattito
con il pubblico cui è riservata apposita seduta. La durata
dei lavori dell'I.P.S. è prestabilita all'inizio dei lavori.
Essi non possono durare in ogni caso più di tre mesi.
4. Conclusa la fase dibattimentale viene redatta una relazione,
approvata a maggioranza dai componentiche hanno partecipato ai
lavori, la quale valuta e seleziona le argomentazioni presentate
ed indica le raccomandazioni conclusive, La relazione viene presentata
al consiglio comunale che la acquisisce come base per la discussione
formale, ponendo la sua lettura all'inizio del dibattimento inerente
l'oggetto dell'I.P.S. Spetta al consiglio comunale pervenire alle
determinazioni conclusive in ordine all'oggetto dell'I.P.S.
Art.30
Referendum consultivo, propositivo e abrogativo
1. Su richiesta del dieci per cento dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune o dellla maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio comunale, il sindaco, sentita
la commissione di cui al 3° comma,indice referendum consultivo,
ovvero per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale
di nuove norme statutarie o regolamentari o l'adozione di atti
amministrativi generali, non comportanti spese.
2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali
o atti generali esistenti, esse devono esere puntualmente indicate.
3. Una commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura,
e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari,
esamina l'istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo
fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale
ordinamento locale o con gli altri atti generali del comune, non
sia contrario a norme di legge ed ai principi contenuti nella
legge 142 del 1990 e non comporti spese. In caso di esito negativo
dell'esame il sindaco respinge la richiesta.
4. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle
firme possono sottoporre il quesito referendario al parere della
commissione consiliare tramite il sindaco.
5. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria
e tariffaria nonché in ordine a spese.
6. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo atti
o fatti riguardanti la tutela di minoranze della popolazione,
le nomine dei rappresentanti dell'amministrazione, il suo personale.
Il quesito sottoposto agli elettori rende esplicite le maggiori
spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto
della consultazione e indica le modalità di copertura di
tali oneri.
7. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene
la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui
la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta
la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi
diritto.
8. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito
regolamento adottato dal consiglio a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, computando il sindaco.
Capo III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi
Art. 31
Procedimenti di interesse collettivo
1. Nel quadro delle proprie attribuzioni ed
eventualmente nelle forme indicate dall'art. 26, l'amministrazione
assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di
interesse collettivo.
2. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo,
l'adozione del provvedimento finale da parte dell'ente può
essere preceduta dall'udienza pubblica di cui all'art.29.
3 E' in ogni caso fatto salvo l'autonomo diritto di intervento
ammesso dalla legge.
Art. 32
Procedimenti di interesse individuale
1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'amministrazione
assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale
ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti,
in quanto ammessi dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ed ove non sussistano
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
della procedura, i destinatari ed i soggetti intervenuti hanno
diritto di:
a) - essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti
rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
b) - assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare
fatti rilevanti agli stessi fini, salve restando le competenze
di vigilanza e controllo ammesse alle autorità pubbliche
nei settori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica
di competenza comunale;
c) - prendere visione degli atti e documenti del procedimento;
d) - esercitare tutte le altre forme di partecipazione riconosciute
da leggi e regolamenti.
3. E' in ogni caso salva, da parte dell'amministrazione, la facoltà
di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari.
4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto
della rappresentanza.
5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina
le modalità di esercizio del diritto di partecipazione
ai procedimenti amministrativi.
Capo IV - La pubblicità dell'attività
Art. 33
Pubblicità degli atti
1. Sono pubblicate mediante affissione all'albo
pretorio per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione
di legge:
a) - le deliberazioni del consiglio e della giunta;
b) - le ordinanze sindacali e dirigenziali e gli altri atti che
devono essere portati alla conoscenza della collettività;
c) - le direttive e le circolari sindacali e dirigenziali;
d) - gli altri atti indicati dai regolamenti, comprese le determinazioni,
salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela dei diritti
alla riservatezza protetti dalla legge.
2. L'amministrazione cura di offrire alla collettività
quelle ulteriori forme di pubblicità della propria azione
la cui efficacia si dimostri compatibili alla proprie risorse.
Art. 34
Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi
1. Gli atti e documenti amministrativi comunali
sono pubblici e l'amministrazione, ad eccezione di quelli coperti
da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di
legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione
del sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso
nelle forme stabilite da un apposito regolamento. L'amministrazione
garantisce inoltre il diritto alle informazioni da essa detenute,
ovvero dai suoi organismi strumentali o gestori di pubblici servizi,
fra le quali sono in ogni caso contemplati:
a) - i dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione
ed in particolare quelli concernenti la destinazione delle risorse
disponibili;
b) - i dati disponibili concernenti le condizioni generali di
vita della popolazione;
c) - i criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati
direttamente od indirettamente dall'amministrazione.
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'amministrazione
garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridicamente tutelati.
3. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti
e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire
o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa
ovvero la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese che ne sono coinvolti.
Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in
un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito,
non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità
organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi
di legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione
dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione.
4. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'amministrazione
è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite
dalla legge, ai sensi di regolamento.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli
costi di riproduzione.
6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda
documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente.
Capo V - La difesa civica
Art. 35
Difensore civico
1. Qualora si realizzino le condizioni per
una sua costituzione in forma associata tra più amministrazioni
locali, verrà istituito, su base convenzionale, l'ufficio
del difensore civico, quale garante dell'imparzialità,
della correttezza ed in genere del buon andamento dell'azione
comunale.
2. Le procedure di nomina e revoca del difensore civico sono stabilite
nel regolamento allegato alla convenzione di cui al comma 1.
Art. 36
Funzioni
1. Il difensore civico esercita le proprie
funzioni, in piena indipendenza dagli organi comunali:
a) - intervenendo, anche d'ufficio, per la tutela di chiunque
si dimostri leso nei propri diritti od interessi da abusi, disfunzioni,
carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti o comportamenti
riconducibili all'azione comunale, da qualsivoglia suo organo
o soggetto commesso od omesso;
b) - eseguendo il controllo di legittimità sulle deliberazioni
della giunta e del consiglio comunale nei limiti, entro i termini
e nelle forme previste dalla legge.
2. L'amministrazione è tenuta a collaborare con il difensore
civico, fornendogli tempestivamente ogni informazione e documento
che esso ritenga utile al più efficace svolgimento delle
proprie funzioni.
3. Il difensore civico trasmette con cadenza annuale al sindaco,
che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile
del consiglio comunale, una relazione di sintesi dell'attività
svolta in esecuzione della funzione di cui al comma 1, lett. a),
corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Per casi di
particolare importanza o comunque meritevoli di comunicazione
urgente, il difensore civico può comunque trasmettere al
consiglio relazioni particolari o segnalazioni. Ove riscontri
disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per
i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare
dei dipendenti comunali o degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti,
ovvero se questi non gli prestano l'assistenza dovuta, è
tenuto ad investire della questione il preposto responsabile e
a darne immediata informazione al sindaco.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I - Principi
Art. 37
Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali
1. Il comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.
Art. 38
Trasparenza nei servizi pubblici
1. Gli atti costitutivi degli organismi, entificati o meno, cui partecipa il comune dettano norme idonee a garantire un'adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite carte di servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.
Capo II - Norme comuni
Art. 39
Nomina e revoca degli amministratori
1. Il consiglio di amministrazione dei modelli
di servizio strumentali al comune è composto da non più
di cinque membri, incluso il presidente, nominati dal sindaco
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale.
2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli
indirizzi di cui all'art. 40, comma 1, di loro ingiustificato
o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli
interessi comunali, il sindaco revoca singoli membri del consiglio
di amministrazione o ne dispone lo scioglimento.
3. Il direttore è nominato, con contratto a tempo determinato,
dal sindaco secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo
del modello di servizio che lo prevede, che disciplinano altresì
le ipotesi di revoca.
Art. 40
Atti fondamentali
1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi
generali ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge
ed approva, su proposta del consiglio di amministrazione, la disciplina
generale delle tariffe dei servizi erogati.
2. La giunta, in conformità agli indirizzi consiliari,
resi di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale
approva, su proposta del consiglio di amministrazione:
a) - il piano-programma delle attività, comprendente il
contratto di servizio ove previsto;
b) - il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni
previsionali e programmatiche;
c) - il bilancio d'esercizio;
d) - la determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della
disciplina generale approvata dal consiglio comunale.
3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento
del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale
della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni
del proprio atto costitutivo.
Art. 41
Vigilanza
1. La vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali
al comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti,
è esercitata:
a) - dalle competenti commissioni consiliari, con riguardo al
rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio comunale ed
al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;
b) - dalla giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.
2. I rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei
servizi, attuati anche per il tramite di carte di servizi, sono
disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.
Art. 42
Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli
1. Il comune, nelle modalità stabilite
dalla legge, può promuovere la costituzione di società
per azioni, o comunque di capitali, per la gestione di un servizio
pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società
già costituite.
2. Il comune può stipulare convenzioni con altri enti locali
e loro aziende per la cogestione di determinati servizi. Nella
convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti
fra gli enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione
abbia ad oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico
locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è
stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai
sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, approvati dalla
giunta e stipulati dal sindaco.
3. Per l'esercizio di attività di servizio che non abbiano
il requisito del servizio pubblico locale, il comune ricorre,
anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, ai
modelli delle persone giuridiche che l'ordinamento ammette all'azione
degli enti pubblici territoriali.
Capo I - I principi
Art. 43
Principi generali
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi
comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia
operativa, funzionalità ed economicità di gestione
e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità,
l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti
dagli organi comunali.
2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento
dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle
prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli
interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area
e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte
a favore dei cittadini. A tal fine l'amministrazione introduce
le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla
costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
3. E' compito dell'amministrazione conciliare la massima efficienza
gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti.
4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema
di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato
degli amministratori elettivi e gestionali.
5. A tal fine l'amministrazione assume come metodi la formazione
e la valorizzazione del proprio personale, e l'adozione di un
assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune
tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.
6. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici
ed inserito nella struttura del comune secondo criteri di funzionalità
e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento
conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la
titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa
dell'ente.
Art. 44
Criteri in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
1. L'ordinamento del personale risponde ai
seguenti criteri:
a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria
di ogni attività pubblica;
b) organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in
modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
c) avvicendamento programmatico del personale nell'ambito delle
professionalità;
d) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
e) responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
f) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello,
avvalendosi, per i responsabili dei servizi del nucleo di valutazione;
la valutazione del segretario e del direttore generale è
fatta dal sindaco, sentita la giunta,
g) estensione ai responsabili degli uffici non apicali dei compiti
e poteri di cui all'art. 17 del D.Lgs. 29/1993.
Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Art. 45
Regolazione
1. L'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente
statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più
regolamenti approvati con deliberazione della giunta comunale.
L'ordinamento così costituito rappresenta la fonte di cognizione
giuridica per la gestione delle attività organizzatorie
dell' ente.
2. Detti regolamenti riferiscono alle diverse materie che ne costituiscono
l'oggetto i criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
3. Il sistema di direzione concretamente adottato è recato
in uno schema organizzativo, deliberato dalla giunta comunale.
Art. 46
Criteri generali
1. La competenza del consiglio comunale in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante
l'approvazione di criteri generali idonei ad orientare l'attività
normativa riservata alla potestà della giunta comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente
statuto il consiglio comunale esercita, tramite detti criteri,
la funzione di evidenziare ed eventualmente selezionare quei principi
organizzativi che ritenga prioritari nella regolazione di un assetto
ordinamentale idoneo ad attuare i propri atti di indirizzo.
3. I criteri generali sono stabiliti dal consiglio comunale in
apposita deliberazione.
Capo III - Il sistema di direzione
Art. 47
Articolazione del sistema decisionale
1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi
prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo
in grado di misurarne il livello di conseguimento.
2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente statuto, il sindaco
e la giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare
gli atti di indirizzo deliberati dal consiglio comunale in specifici
obiettivi.
3. La giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione
e budgeting seleziona ed ordina tali obiettivi; quindi assegna
ai responsabili di settore le occorrenti risorse umane, reali
e finanziarie per raggiungerli e ne controlla l'utilizzo tramite
metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.
4. Gli asssessori coadiuvano il sindaco nell'assicurare, contestualmente
alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva
delle attività affidate alla giunta.
5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono
piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto
delle linee programmatiche e dei criteri stabiliti dal sindaco,
il complesso degli obiettivi affidati dalla giunta alla loro diretta
responsabilità.
6. Sulla base di tali piani, e coordinandosi con gli assessori,
il direttore generale, se nominato, elabora con cadenza annuale
il progetto del piano esecutivo di gestione.
7. La giunta approva il piano esecutivo di gestione, assegnando
ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono
le dotazioni necessarie ad attuarlo.
8. Il piano approvato costituisce riferimento per la valutazione
dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici
accessori o indennità di funzione.
9. Il sistema di controllo interno consente al sindaco ed alla
giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio
sull'andamento delle attività di gestione ed impiego dei
budgets.
Art. 48
Direzione dell'organizzazione
1. La direzione dell'organizzazione è
attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare,
nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed economicità,
la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i
servizi rientranti nell'attività ordinaria dell' amministrazione
comunale nonché realizzare quegli speciali obiettivi indicati
nelle linee programmatiche di cui all'art. 18 o che la giunta
abbia comunque individuato per realizzare piani e programmi consiliari.
2. Lo schema organizzativo di cui all'art. 45, comma 3, individua,
nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel
regolamento, l'assetto organizzativo idoneo a soddisfare tale
duplice esigenza.
Art. 49
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato
e scelto dal sindaco, da cui dipende funnzionalmente, nell'ambito
degli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali.
La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco
che lo ha nominato. Il sindaco disciplina, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti d autonomi ruoli, il
rapporto tra il segretario e il direttore generale, ove nominato.
2. Il segretario svolge i compiti di collaborazione e di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente,
dei responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
del comune. Sovrintende,inoltre, allo svolgimento delle funzioni
dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività ,qualora
il direttore generale non sia stato nominato.
3. Tale attività di sovrintendenza e di coordinamento non
comporta un ruolo gerarchico del segretario nei confronti dei
responsabili, ma di direzione.
4. Il segretario comunale compie indagini e verifiche, anche su
incarico del sindaco, informandolo dell'andamento degli uffici.
Segnala eventuali difficoltà, ritardi, carenze, proponendo
agli organi di governo tutti i necessari e opportuni interventi
di riequilibrio.
5. Il segretario, inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è
parte e autenticare scritture private e atti unilaterali d'obbligo
nell'interesse dell'ente;
c) adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva
competenza di un responsabile di servizio, necessari all'esercizio
delle sue funzioni;
d) presiede la conferenza dei responsabili di servizio, qualora
il direttore generale non sia stato nominato;
e) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra i responsabili
delle massime strutture organizzative dell'ente;
f) su esplicita richiesta del sindaco può emettere atti
e determinazioni amministrative in surrogazione del responsabile
di servizio in caso di inerzia o di diniego di quest'ultimo, previa
diffida;
g) emana determinazioni connesse all'esercizio dei compiti di
coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio
e quelli connessi al funzionamento della conferenza dei responsabili
di servizio;
h) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi per categorie
apicali e comunque tutte quelle che la giunta ritenga opportuno;
i) determina, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri
generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi e
i criteri stabiliti dalla legge e secondo le deliberazioni adottate
dal consiglio comunale e dalla giunta comunale nell'ambito di
rispettiva competenza, definendo in particolare l'orario di servizio
e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione
alle esigenze funzionali dell'ente, previo eventuale esame con
le organizzazioni sindacali, coordinando in ogni caso le proprie
determinazioni per mezzo della conferenza dei responsabili di
servizio dell'ente;
j) emana istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e
regolamenti;
k) gestisce, con possibilità di delega, il sistema delle
relazioni sindacali, qualora il direttore generale non sia stato
nominato;
l) può rappresentare il comune in enti, aziende e società
a partecipazione comunale, qualora non sia nominato il direttore
generale;
m) esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco.
Art. 50
Direttore generale
1. Al fine di sovrintendere unitariamente al
processo di pianificazione operativa delle attività, l'amministrazione
può avvalersi, della figura del direttore generale.
2. Qualora il sindaco intenda avvalersi del direttore generale
manifesta tale volontà con propria decisione, attribuendo
le funzioni al segretario comunale o ad altra figura assunta con
convenzione ai sensi della legge n. 127/1997.
3. Compete al direttore generale:
a) Definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza
e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di
forme alternative di gestione;
b) Coordinare i sistemi di pianificazione e di controllo della
gestione;
c) La sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente garantendo
il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
d) La proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art.
11 del D.Lgs. 77/1995 da sottoporre all'approvazione della giunta;
e) Seguire il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi
ed obiettivi dettati dagli organi comunali, per quanto riguarda
strutture di servizio dipendenti o partecipate dall'amministrazione
comunale;
f) Concorrere a diffondere la cultura dell'innovazione ed individuare,
nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed
i percorsi più opportuni alla valorizzazione dei principi
di cui al capo I;
g) La gestione dell'attività formativa finalizzata sia
a supportare l'innovazione, sia a razionalizzare il sistema organizzativo;
4. Il direttore generale risponde direttamente al sindaco.
5. Al direttore generale, con riguardo all'esercizio delle proprie
funzioni, rispondono tutti i dipendenti titolari delle funzioni
di direzione, ad eccezione del segretario comunale ove persona
distinta.
6. Al segretario comunale nominato direttore generale competono
le indennità previste a tale titolo dalla contrattazione
collettiva, ovvero in assenza di tale previsione una indennità
di direzione nella misura determinata dalla giunta.
7. L'incarico di direttore generale è a tempo determinato
ai sensi di legge. La convenzione di cui al comma 1 può
affidare alla responsabilità del direttore generale funzioni
e compiti diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti commi.
Art.51
La conferenza dei responsabili di servizio
1. Al fine di favorire la collegialità
della funzione dirigenziale, viene istituita la conferenza dei
responsabili di servizio.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal segretario
comunale.
3. Alla conferenza compete:
a) Discutere le questioni di interesse generale e quelle più
rilevanti di interesse intersettoriale, al fine di realizzare
l'integrazione ed il coordinamenro della funzione dirigenziale
e dell'attività gestionale;
b) Integrare a livello di ente i programmi e i progetti predisposti
dai responsabili di servizio;
c) Presentare proposte e formulare pareri in ordine alla fattibilità
delle indicazioni contenute negli atti di indirizzo politico e
amministrativo;
d) L'esercizio delle funzioni espressamente demandate dai regolamenti
comunali;
e) Esprimere indirizzi e direttive al cui rispetto sono tenuti
i singoli responsabili dei servizi, allo scopo di renderne omogeneo
l'esercizio delle funzioni.
Capo IV - Le funzioni di direzione
Art. 52
Funzioni di direzione
1. Le strutture delle unità che compongono
l'assetto definito dallo schema organizzativo sono affidate alla
responsabilità dei dipendenti cui il sindaco abbia attribuito
le funzioni per la loro direzione.
2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione
operativa delle linee programmatiche del sindaco e degli indirizzi
consiliari, coadiuvano, sotto la direzione e il coordinamento
del direttore generale, se nominato, o del segretario comunale,
la giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali
diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità
e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali
e finanziarie.
3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze
gestionali loro proprie ai sensi di legge, come specificate dal
presente statuto e dal regolamento, e possono ricevere ulteriori
competenze in base ad un atto di delega del sindaco. Il regolamento
definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate
nel loro esercizio.
4. Ai responsabili di servizio spetta la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse strumentali e
di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati.
5. I responsabili di servizio si distinguono per le funzioni svolte
e per l'unità organizzativa cui sono preposti. Il regolamento
di organizzazione definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni
dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative.
Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare
i criteri di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali.
6. I responsabili di servizio, nell'esercizio dei poteri e delle
attribuzioni loro conferite dalla legge:
a) Formulano proposte agli organi comunali anche ai fini dell'elaborazione
di programmi, di direttive, di schemi di deliberazione o di atti
di competenza dei medesimi;
b) Curano l'attuazione dei programmi definiti dai suddetti organi
e, qualora preposti alla direzione di una struttura organizzativa
di massima dimensione, predispongono a tal fine progetti, la cui
gestione è assegnata ai responsabili delle strutture di
livello inferiore, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione
di ciascun progetto;
c) Esercitano, secondo il vigente ordinamento contabile degli
enti locali, l'esecuzione delle spese, secondo modalità
e procedure previste dalle leggi e dal regolamento di contabilità;
d) Individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili
dei procedimenti che fanno capo all'unità organizzativa
cui sono preposti e ne coordinano l'attività. Ne verificano
il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta
dei terzi interessati;
e) Verificano e controllano le attività del personale che
fa capo all'unità, anche con potere sostitutivo in caso
di inerzia;
f) Predispongono, per la relativa adozione attribuita alla competenza
degli organi di governo, i chiarimenti ai rilievi dell'organo
di controllo sugli atti sottoposti al loro esame;
g) Provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e
della produttività dell'unità organizzativa diretta
e alla verifica sulle stesse materie riferite ad ogni singolo
dipendente e all'adozione di ogni iniziativa necessaria nei confronti
del personale.
7. Ogni disposizione previgente che conferisca agli organi di
governo l'adozione di atti di gestione, si intende nel senso che
la relativa competenza spetta ai responsabili di servizio.
Art. 53
Relazioni organizzative interne all'apparato
1. I rapporti fra il personale comunale, nel
rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di
ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.
2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento,
sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione
gerarchica.
3. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione improntano
l'esercizio delle proprie competenze in merito alla gestione del
personale ad essi subordinato ai criteri dell'imparzialità
e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti
in possesso della medesima categoria, provvedendo per quanto possibile
in relazione agli obiettivi assegnatigli a valorizzare le attitudini
e risaltare il merito di ciascuno di loro.
4. Essi sovraintendono alla diffusione ed effettiva apprensione
delle tecniche gestionali
adottate dall' amministrazione e provvedono
a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione,
di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento
dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.
5. Detti dipendenti possono attribuire, ai sensi di legge e di
regolamento nonché in rispetto delle singole professionalità,
al personale inquadrato nella struttura da essi diretta, in possesso
di idonea qualifica, la responsabilità di adottare singoli
provvedimenti aventi efficacia esterna all'ente o loro categorie,
nonché quella di eseguire altre attività aventi
efficacia ad esso interna. In tale eventualità, la responsabilità
di risultato terrà conto anche di quella in vigilando e
di quella in eligendo.
Art. 54
Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
1. In base all'assetto determinato nello schema
organizzativo ed all'idoneità dei dipendenti stabilita
da criteri fissati con regolamento, il sindaco attribuisce le
funzioni di direzione ai dipendenti di ruolo presso l'amministrazione
ovvero assunti ai sensi del comma 2. L'attribuzione di tali funzioni
è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio
mandato, e può essere rinnovata con provvedimento espresso.
2. La copertura dei posti di direzione, alta specializzazione
e di funzionario dell'area direttiva, previsti o meno nella dotazione
organica, può essere disposta dal sindaco ai sensi di legge
e di regolamento mediante l'assunzione di professionalità
esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato,
di diritto pubblico, o eccezionalmente, di diritto privato, ai
sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142,con
le modalità e le forme indicate nel regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
3. Gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 51, comma 7,
primo periodo, della legge 142, sono conferiti per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine in correlazione a progetti speciali
previsti nel programma dell'amministrazione o per l'espletamento
di attività di supporto di alto contenuto professionale.
4. Il sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione
scritta, previo parere del segretario comunale o del direttore
generale, se nominato.
5. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari,
in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti
o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento
delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione
rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione,
che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente
e tempestivamente segnalategli, il sindaco può revocare
anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del
comma 1.
6. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con
atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni
che la supportano.
7. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione
ed alla revoca delle funzioni di direzione.
Art. 55
Responsabilità direzionali
1. I dipendenti titolari delle funzioni di
direzione sono responsabili ai sensi di legge e di regolamento
del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle
attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati
alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente
al sindaco del risultato complessivo da essa conseguito.
2. Detti dipendenti sono altresì responsabili, ai sensi
del regolamento:
a) -della tempestività e regolarità degli atti affidati
allo loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale,
ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza
dei criteri tecnici o della disciplina da applicare;
b) - della efficiente organizzazione del personale rimesso alla
loro gestione;
c) - dell'ordinata utilizzazione delle altre risorse messe a loro
disposizione.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovraintendenza, il
sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche
disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti
ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio,
se del caso adottando i provvedimenti di cui all'art. 54, comma
5.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 56
Norma di rinvio
1. L'attività finanziaria e contrattuale comunale è svolta, nel rispetto della legge, ai sensi degli appositi regolamenti.
Art. 57
Disciplina transitoria
1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.
Art. 58
Revisione dello statuto
1. La variazione delle norme recate dal presente statuto sono deliberate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990.
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